Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire le parole:, in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento».