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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
1.60.

  Al comma 1 sopprimere le lettere e), f) e g).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
  Art. 3-bis – 1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti».
  Art. 3-ter – 1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319. – (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti».
  Art. 3-quater – 1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni e della multa prevista degli articoli 318 e 319».