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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
1.15.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis)
all'articolo 319-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

  «Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite».

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera i) sopprimere le parole: 319-quater,