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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.050. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
01.050.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01 – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a contrastare il fenomeno della corruzione nei pubblici appalti e a ridurre i costi delle opere pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi e tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri paesi dell'Unione Europea:
   a) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
   b) introduzione di norme dirette a garantire migliore trasparenza pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, introducendo misure idonee per la lotta alla corruzione negli appalti pubblici, nonché, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati a prevenire la corruzione ed i conflitti d'interesse;
   c) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'introduzione di criteri di qualità, efficienza, e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso forme di centralizzazione delle committenze;
   d) significativa riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
   e) forte contenimento delle variazioni progettuali in corso d'opera anche attraverso una valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici ed una più forte responsabilizzazione dei progettisti e dei direttori dei lavori;
   f) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo criteri di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti precedenti;
   g) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
   h) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa fra più offerte;
   i) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione della tracciabilità dei pagamenti;
   l) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento ai poteri di verifica ed intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

  2. Lo schema di decreto delegato deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole.