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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.56. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
9.56.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.»