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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.55. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
9.55.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.»