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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.54. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
9.54.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Il fatto non è punibile se esso non ha cagionato danni documentati ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori.».

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il capoverso «Art. 2621-ter».