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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.20. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
9.20.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621.
(False comunicazioni sociali).

  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.».