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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.052. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
8.052.
(inammissibile limitatamente al capoverso 8-bis)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Capo I-bis.
Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e norme in materia di contratti secretati. Modifiche alla legge 7 agosto del 1990, n. 241.

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti: «diretto, concreto e attuale,»;
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
   al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;

  2. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;

  3. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 3 è abrogato.
  4. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;

  5. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
   al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali».

Art. 8-ter.
(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

  1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».