Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
“7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 322 del codice penale”.».