Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: “da quattro a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a dodici anni”».