Dopo l'articolo 2-septies, inserire l'articolo 2-octies:
Art. 2-octies.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.