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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
2.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al delitto previsto dagli articoli 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.