Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale).
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».