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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.051. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
11.051.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

  1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è aggiunto il seguente:
  «Art. 2622-bis. – (Falsa redazione del bilancio di esercizio delle società quotate). I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente con dolo o colpa grave omettono fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
   1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
   3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»