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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
1.27.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 319-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: da sei anni a dieci anni e sei mesi e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.
    2) al secondo comma, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.»