Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite».
Conseguentemente al medesimo comma, lettera i) sopprimere le parole: 319-quater,