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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)
.

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», sono aggiunte le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis.

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».