Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 319-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: da sei anni a dieci anni e sei mesi e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.
2) al secondo comma, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:« da uno a quattro anni».
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.»