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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/05/2015  [ apri ]
1.22.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) 1. All'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».