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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
2.9.

  Sostituire il comma 4, capoverso comma 2 con il seguente:
  2. Ciascun elettrice ed elettore esprime mediante uno o due voti di preferenza per candidate e candidati appartenenti ad una stessa lista tracciando il voto di preferenza un segno sul quadrato posto a fianco della candidata o candidato prescelto e si intende anche espresso a favore della lista collegata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidate e candidati facenti parte della stessa lista, pena la nullità del voto. Devono altresì riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

  Conseguentemente:
  all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno posto affianco al candidato prescelto»;
  all'articolo 2, comma 21, capoverso Art. 59-bis, il comma 1 è soppresso;
  all'articolo 1, dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato a cui è attribuito voto di preferenza nonché il contrassegno della lista ad esso collegata. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e ciascuna lista.».
   2) al comma 3-bis, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e i voti di preferenza».