stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
2.4.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste o coalizioni di liste di candidati nei collegi plurinominali, devono aver registrato il contrassegno presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del contrassegno che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. All'atto del deposito del contrassegno deve inoltre essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra. I contrassegni di cui al presente comma, presentati presso il Ministero dell'interno, sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni».