Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10).