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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
2.11.
inammissibile

  Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 50 per cento del numero degli aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, ovvero qualora nessuna delle due liste o coalizioni di liste ammesse al ballottaggio abbia ottenuto, al secondo turno, il 70 per cento dei partecipanti al primo turno, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10).