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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.88. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.88.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione»;
  all'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», il comma 5, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)».