stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.76. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.76.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: le liste sono inserite le seguenti: e le coalizioni di liste;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla lettera f), dopo le parole: alla lista sono inserite le seguenti: o alla coalizione di liste e le parole da: a quella fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: alla lista o alla coalizione di liste che prevale in un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, esclusa ogni forma di apparentamento tra i due turni di votazione;

  all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso «articolo 1», comma 2, dopo le parole «alle liste» inserire le seguenti: «e coalizioni di liste», e dopo le parole: «una lista» inserire le seguenti: «o una coalizione di liste»;
   sopprimere il comma 8;
   al comma 10, sopprimere la lettera b);
   al comma 15, sopprimere la lettera a);
   al comma 17, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».
   al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, le parole «i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «delle liste collegate in coalizione o delle singole liste», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione;
   al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente: 1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
   al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: 3) individua quindi:
   a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente: 4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, numero 5), dopo le parole: «cifra elettorale nazionale della» inserire le seguenti: «coalizione di liste o singola»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: «7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 4-bis). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 4-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4)»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: «8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 1-bis) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 8) inserire il seguente: «8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 4-bis) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti.»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

  al comma 25, capoverso «articolo 83», dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.».

  al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», al comma 5, primo periodo, dopo le parole «fra le liste» inserire le seguenti: «o le coalizioni di liste», al secondo periodo, le parole «Alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «Alla coalizione di liste o singola lista» e, all'ultimo periodo, e le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3-bis e 4»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», al comma 6, le parole «per l'individuazione della lista» sono sostituite dalle seguenti: «per l'individuazione della coalizione di liste o della singola lista», e le parole «delle liste ammesse all'eventi ballottaggio» sono sostituite dalle seguenti: «delle coalizioni di liste o delle singole liste ammesse all'eventuale ballottaggio»;

  al comma 25, il capoverso «articolo 83-bis», è sostituito dal seguente: «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
   1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.»;

  al comma 26, capoverso «articolo 84», dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.»;

  al comma 26, capoverso «articolo 84», comma 4, sostituire le parole: «i commi 2 e 3» con le seguenti: «i commi 2, 3 e 3-bis».