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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.72. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.72.

  Al comma 1:
   1) alla lettera
e):
    a) dopo le parole: le liste, inserire le seguenti: e le coalizioni di liste;
    b) sostituire le parole: il 3 per cento, con le seguenti: 4,5 per cento;
   2) alla lettera f):
    a) sostituire le parole: il 40 con le seguenti: il 45;
    b) sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti, fino alla fine della lettera, con le seguenti: tra le liste o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento».

  Conseguentemente:
   1) al comma 1, lettera f), dopo le parole: alla lista, inserire le seguenti: o alla coalizione di liste;
   2) all'articolo 2:
    a) al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, dopo le parole: alle liste, inserire le seguenti: e coalizioni di liste, dopo le parole: una lista, inserire le seguenti: o una coalizione di liste e sostituire: 40 con la parola: 45;
    b) al comma 8, capoverso articolo 14-bis, premettere al comma 1 i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  001. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
    c) al comma 15, sopprimere la lettera a);
    d) al comma 17, lettera c), dopo le parole: contrassegni delle liste, inserire le seguenti: collegate o delle singole liste e sostituire le parole: l'ordine delle liste, con le seguenti: L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    e) al comma 25, capoverso articolo 83, dopo il numero 1), inserire il seguente:
  1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
    f) al comma 25, capoverso articolo 83, numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
    g) al comma 25, capoverso articolo 83, sostituire, al numero 3), le parole da: individua fino a: 3 per cento dei voti validi espressi, con le seguenti: 3) individua quindi le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento dei voti validi espressi;
    h) al comma 25, numero 4):
   1) sostituire il primo periodo con il seguente:
4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse;
   2) al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
   3) al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
   4) al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
   5) al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
    i) al comma 25, dopo il numero 4) inserire il seguente:
  4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    j) al comma 25, numero 5), dopo le parole: nazionale della, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con: 45;
    k) al comma 25, numero 6), dopo le parole: se tale lista, inserire le seguenti: o coalizione di liste;
    l) al comma 25, numero 8), sostituire la parola: liste con le parole: liste o coalizioni di liste, e: lista con le parole: o coalizione di liste, ovunque ricorrano;
    m) al comma 25, dopo il numero 8), inserire il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;
    n) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 2, dopo la parola: lista inserire le seguenti: o coalizione di lista;
    o) al comma 25, capoverso articolo 83, commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista inserire: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, inserire le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
    p) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
    q) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 6, dopo la parola: liste, inserire le seguenti: o delle coalizioni di liste;
    r) al comma 26, capoverso articolo 84, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;
    s) al comma 29, lettera b), dopo le parole: articolo 14, inserire le seguenti: singole o coalizzate;
    t) al comma 31, lettera b) e c) e al comma 32), dopo la parola: lista, inserire le seguenti: o coalizione di liste;
    u) al comma 32, capoverso articolo 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;
    v) al comma 32, capoverso articolo 93-quater, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis. e al comma 3, dopo la parola: lista, inserire: o coalizione di liste;
    w) al comma 32, capoverso articolo 93-quater, comma 6 e comma 7, dopo le parole: liste inserire: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista, inserire: coalizione di lista, ovunque ricorrano.