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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino a: apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti: alla lista o alla coalizione di liste formata a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, che prevale nel turno di ballottaggio.

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente comma 8-bis: «Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente: Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, è consentito l'apparentamento delle liste non ammesse al medesimo, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, n. 3), con una delle due ammesse, previa dichiarazione espressa di accettazione da parte di queste ultime da comunicarsi all'ufficio centrale nazionale entro la domenica che precede il secondo turno».

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, al primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; essi dichiarano altresì se siano disponibili ad apparentamenti nell'eventualità in cui si tenga il turno di ballottaggio; l'apparentamento di cui al successivo articolo 14-ter è valido a condizione che la lista interessata abbia prestato la predetta dichiarazione di disponibilità; tale causa di invalidità concerne soltanto la lista che non abbia prestato la predetta dichiarazione di disponibilità e non si estende all'apparentamento di altre liste».

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 17, la lettera c) è sostituita dalla seguente: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste con esse collegate in coalizione a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle coalizioni di liste sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizione di liste, all'interno delle medesime la prima posizione è occupata dalla lista ammessa al ballottaggio alla quale le altre si sono apparentate, mentre l'ordine tra queste ultime, se più d'una, è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale; il contrassegno della lista in prima posizione all'interno della coalizione è riprodotto in dimensioni maggiori di un terzo rispetto a quelli delle liste apparentate; alle medesime dimensioni è adeguato il contrassegno dell'altra lista concorrente al ballottaggio anche se non collegata in coalizione a seguito di apparentamento.

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5:
  al primo periodo dopo le parole: «ballottaggio fra le liste» aggiungere le parole: «o le coalizioni di liste»;
  il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «È ammesso l'apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. Alla lista o alla coalizione di liste collegate a seguito di apparentamento che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi».

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, primo periodo, le parole: «ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio» sono sostituite dalle parole: «ovvero alla lista che è stata ammessa al ballottaggio ai sensi dell'articolo 83, comma 5, primo periodo, e che ha avuto assegnati, singolarmente o in coalizione, i 340 seggi di cui all'articolo 83, comma 5, terzo periodo».