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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.58. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.58.

  Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e g) con le seguenti:

Art. 1.
(Elezione della Camera dei deputati).

   b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più di cinque collegi, neppure se in circoscrizioni diverse;
   c) l'elettore può esprimere fino a due preferente, per candidati di sesso diverso;
   g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

  Conseguentemente:

  il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e sostituito dal seguente;
   2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  al comma 10 dell'articolo 2 la lettera c) è così sostituita:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;

  il comma 11 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
   11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e nessuno può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di cinque collegi, neppure se in circoscrizioni diverse».

  al comma 14 dell'articolo 2 la lettera a) è così sostituita:
   a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;

  al comma 17 dell'articolo 2 la lettera b) è così sostituita:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra sono riportate due linee orientali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;

  il comma 21 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
   21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
   Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

  2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  3. Se L'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

  il comma 26 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
   «L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzerà, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.