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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.56.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, con possibilità di apparentamento fra liste tra i due turni di votazione;

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   1) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis: Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  « Art. 14-ter. 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio, sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.

   2) all'articolo 2, comma 17, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate, a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter, o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale»;

   3) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, alle quali possono apparentarsi, costituendo una coalizione, altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla singola lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 3-bis e 4.
   4) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, n. 1), primo periodo, aggiungere dopo le parole: della lista le seguenti: o delle liste;
   5) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, sostituire il n. 2) con il seguente: nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste, i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   6) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, n. 3), sostituire le parole: lista di maggioranza, ovunque ricorrano, con le seguenti: lista o gruppo di liste di maggioranza.