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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.53. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.53.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
  f) sono attribuiti 340 seggi alla lista con la maggior cifra elettorale nazionale che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti validi o, qualora ciò non si determini, a quella che prevale, tra le due più votate al primo turno, in un turno di ballottaggio, purché ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, inserire, primo periodo, le parole da: numero 3) fino a: Alla lista inserire le seguenti:
  Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: alla lista.