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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.5.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino alla fine della lettera con le seguenti: in caso di collegamento di liste o di apparentamento tra i due turni di votazione, alla coalizione di liste che prevale:

  Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, capoverso Art. 14-bis al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «ed eventualmente la loro disponibilità ad apparentarsi con altre liste al turno di ballottaggio».
   2) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:
  Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3, con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo. La dichiarazione congiunta di apparentamento tra liste è effettuata, presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale, entro sette giorni dal primo turno di votazione dai soggetti indicati come capi delle forze politiche ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1 e previa verifica della dichiarazione di apparentamento di cui all'articolo 14-bis;
   3) al comma 17, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste collegate a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle liste collegate a seguito di apparentamento è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizioni di liste, all'interno del rettangolo il primo posto è occupato dal contrassegno della lista ammessa al ballottaggio seguito da quello della lista o delle liste che si sono apparentate secondo un ordine corrispondente alla maggiore cifra elettorale nazionale riportata nel primo turno di votazione; i contrassegni delle liste che hanno partecipato al ballottaggio sono riprodotti sulla scheda unica con le medesime dimensioni, mentre quelli delle liste eventualmente apparentate sono riprodotti in una dimensione inferiore di un terzo»;
   4) al comma 25, capoverso Art. 83, al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
  a) dopo le parole: «di cui al comma 1 numero 3)» aggiungere le seguenti: «o tra le coalizioni di liste in caso di apparentamento».
  b) dopo le parole: «Alla lista» aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste in caso di apparentamento»
  c) dopo le parole: «assegna 340 seggi» aggiungere le seguenti:
  «In caso di apparentamento, alla coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».
   5) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 7, dopo le parole: «a ciascuna lista” aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste».