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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.48. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.48.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti: fatta salva in ogni caso la possibilità per le due liste ammesse al ballottaggio di apparentamento con altre liste che al primo turno abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
   Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio è consentito l'apparentamento delle liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.

  1) Al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di apparentamento di più liste, in ciascun rettangolo, sotto al contrassegno della lista ammessa al ballottaggio, sono riprodotti i contrassegni delle liste apparentate, secondo l'ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale;
  2) Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire i periodi secondo, terzo, e quarto con i seguenti: Le liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Alla lista, o al gruppo di liste apparentate, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste del gruppo, dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis;
  3) Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti;

  4) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 1), al primo periodo, dopo le parole premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della lista di maggioranza con le parole: della lista o del gruppo di liste apparentate di maggioranza;
  5) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 2, numero 2), al primo periodo, dopo le parole: premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista maggioritaria con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
  6) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
  7) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del comma 1, numero 4), secondo periodo e seguenti»;

  8) al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, al primo periodo, dopo la parola: ovvero, aggiungere le seguenti: alla lista o al gruppo di liste apparentate; dopo il primo periodo inserire il seguente: In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, periodi secondo, terzo, quarto e quinto;

ident. 1.93.