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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.4.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla lista o, in caso di apparentamento di cui al comma 8-bis dell'articolo 2, alla coalizione di liste che prevale nel turno di ballottaggio.

  Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: I partiti o i gruppi politici organizzati di cui al periodo precedente possono dichiarare la disponibilità, in caso di ballottaggio, ad apparentamenti; essi dichiarano altresì se siano disponibili ad apparentamenti nell'eventualità in cui si tenga il turno di ballottaggio;
   2) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis: «Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  Art. 14-ter – 1. In caso di ballottaggio, sono consentiti apparentamenti delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, n. 3), con una delle due liste ammesse al ballottaggio medesimo. La dichiarazione congiunta di apparentamento tra liste è effettuata, presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale, entro la domenica che precede il secondo turno previa verifica della dichiarazione di cui all'articolo 14-bis»;
   3) al comma 17, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste collegate a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle liste collegate a seguito di apparentamento è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizioni di liste, all'interno delle medesime il primo posto è occupato dalla lista ammessa al ballottaggio seguita dalla lista o dalle liste che si sono apparentate che hanno, nell'ordine, riportato la maggiore cifra elettorale nazionale; i contrassegni delle liste che hanno partecipato al ballottaggio sono riprodotti sulla scheda unica con le medesime dimensioni, mentre quelli delle liste eventualmente apparentate sono riprodotti in una dimensione inferiore di un terzo;
   4) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5 apportare le seguenti modifiche:
  a) al primo periodo dopo le parole: «ballottaggio fra le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste in caso di apparentamento»;
  b) il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Sono consentiti apparentamenti ai sensi dell'articolo 14-ter. Alla lista o alla coalizione di liste collegate a seguito di apparentamento che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi»;
   5) Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 7, dopo le parole: «a ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste».