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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.3.

  All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera e), dopo le parole: «le liste» sono aggiunte le parole: «, anche in coalizione,»;
   2) alla lettera f), dopo le parole: «alla lista» sono aggiunte le parole: «o alla coalizione di liste»;
   3) alla lettera f), le parole: «a quella» sono sostituite dalle seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «assegnazione dei seggi alle liste» sono aggiunte le parole: «e alle coalizioni di liste»;
   2) dopo le parole: «qualora una lista» sono aggiunte le parole: «o una coalizione di liste»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, capoverso comma 2, dopo le parole: nominativo del candidato capolista è aggiunto il seguente periodo: il voto alla lista s'intende automaticamente espresso anche per la coalizione di cui la lista facesse parte.

  All'articolo 2, sopprimere il comma 8.

  All'articolo 2, comma 15, sopprimere la lettera a);

  All'articolo 2, comma 17, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera a);
   2) sostituire la lettera b) con la seguente: il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna, al centro del riquadro che le separa dalle altre liste non collegate o dalle altre coalizioni di liste. Accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, sono riportati il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale; a destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.».
   3) sostituire la lettera c) con la seguente: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.».

  All'articolo 2, comma 20, dopo le parole: sulle apposite linee orizzontali. è aggiunto il seguente periodo: Con il voto alla lista s'intende automaticamente espresso anche il voto per la coalizione di cui la lista facesse parte.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che presentino le caratteristiche di cui al precedente numero 2);
   2) il numero 2) è sostituito dal seguente: 2) individua la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) il numero 3) è sostituito dal seguente: 3. individua quindi le liste, singole o coalizzate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste, singole o coalizzate, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) il numero 4) è sostituito dal seguente: 4) procede al riparto dei seggi tra le liste singole non collegate di cui al numero 2) e le coalizioni di liste di cui al numero 2-bis), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) al numero 5) apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole:
della lista, inserire le seguenti: o della coalizione di liste;
    b) le parole: ai sensi del numero 2) sono sostituite con le parole: ai sensi del numero 2);
   6) al numero 6), dopo le parole: tale lista, inserire le parole: o coalizione di liste;
   7) il numero 7) è sostituito con il seguente: 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente le caratteristiche di cui al numero 2). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista singola non collegata di cui al numero 2) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   8) il numero 8 è sostituito con il seguente: 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 3) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista singola non coalizzata di cui al numero 3) divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;»;
   9) dopo il numero 8) è inserito il seguente numero: 9) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste, che ne facciano parte e che abbiano le caratteristiche di cui al numero 2), per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione ammessa al riparto per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: alla lista, sono inserite le parole: o alla coalizione di liste;
   2) al secondo periodo, dopo le parole: alla suddetta lista, sono inserite le parole: o coalizione di liste;
   3) al terzo periodo, dopo le parole: della lista, sono inserite le parole: o della coalizione di liste.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo le parole: alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3) sono sostituite con le seguenti: alla lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste ammesse al riparto.;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista, sono inserite le parole: o coalizione di lista;
   3) al quarto periodo, in fine, aggiungere le parole: o coalizione di liste;
   4) al quinto periodo, dopo le parole: alle liste, sono inserite le parole: o coalizioni di liste.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: 3-bis) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: commi 2 e 3 sono sostituite dalle parole: commi 2, 3 e 3-bis;
   2) al primo periodo, le parole: numero 8) sono sostituite con le parole: numeri 8) e 9);
   3) al secondo periodo, dopo le parole: per la lista, sono inserite le parole: o per la coalizione di liste;
   4) al secondo periodo, dopo le parole: per le altre liste, sono inserite le parole: o coalizioni di liste.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, fermi i requisiti di cui al comma 1, numero 2). Alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente, ai sensi del comma 3, i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste ammesse al riparto. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 3-bis e 4.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste, sono inserite le parole: o delle coalizioni di liste;
   2) al primo periodo le parole: per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio sono sostituite dalle parole: per l'individuazione della lista o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste o coalizioni di liste ammesse all'eventuale ballottaggio.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «la cifra elettorale della lista maggioritaria», inserire le parole: «o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria che siano state ammesse al riparto dei seggi»;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «collegio plurinominale alla lista», sono inserite le parole: «o alla coalizione»;
   c) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;»;
   3) il numero 3) è sostituito dal seguente: 3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   4) il numero 4 è sostituito dal seguente: 4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;
   5) il numero 5) è sostituito dal seguente: 5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

  All'articolo 2, comma 30, lettera a), capoverso 1-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: ottenuti dalla lista, sono inserite le parole: o dalla coalizione di liste.