Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera: a-bis) all'atto della formazione delle liste è nella facoltà dei singoli partiti o movimenti politici optare per una composizione della lista che preveda la presenza di un capolista o meno; nel secondo caso gli elettori possono attribuire le proprie preferenze, nel rispetto dell'alternanza di genere, a tutti candidati presenti nella medesima lista;.