stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.24. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2015  [ apri ]
1.24.

  All'articolo 1, lettera f), sopprimere le parole: esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione.

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: In caso di ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo. Le liste apparentate accedono alla ripartizione dei seggi in quota percentuale del premio di maggioranza.