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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.262. in Assemblea riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2015  [ apri ]
1.262.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i capolista nei collegi aggiungere le seguenti: nella misura massima del venticinque per cento del totale dei seggi che spettano a ciascuna lista.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente con le seguenti:. A tal fine, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente della percentuale di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero dei seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto per ciascun collegio il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.

ident. 1.44.