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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.241. in Assemblea riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2015  [ apri ]
1.241.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato il 60 per cento degli aventi diritto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).

ident. 1.89.