stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.236. in Assemblea riferita al C. 3-bis-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2015  [ apri ]
1.236.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 4,5 per cento.

  Conseguentemente:
    al medesimo articolo, medesimo comma, lettera f:
    sostituire le parole:
che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento con le seguenti: o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 45 per cento.
    sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti fino alla fine della lettera con le seguenti: tra le liste o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste.
    all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo:
      dopo le parole:
alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
     sostituire le parole: abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 con le seguenti: o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45;
    al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, premettere i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  02. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste con le seguenti: collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1:
     dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
     al numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
     al numero 3), sostituire le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento;
     al numero 4):
      al primo periodo, dopo le parole:
dei seggi tra aggiungere le seguenti: le coalizioni di liste e;
      al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;

     dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
     al numero 5), dopo le parole: nazionale della aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con la seguente: 45;
     al numero 6), dopo le parole: se tale lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al numero 8):
      dopo la parola: liste ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
      dopo la parola: lista ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.

     dopo il numero 8), aggiungere il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;
   al comma 2, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di lista;
   ai commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista aggiungere la seguente: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
   al comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste al sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede al sensi del comma 1, numeri 9) e 10).
   al comma 6, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: o delle coalizioni di liste;
   al comma 26, capoverso Art. 84, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;

   al comma 30, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: articolo 14, aggiungere le seguenti: singole o coalizzate;
   al comma 31, lettere b) e c) dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
   al comma 32:
    al capoverso Art. 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;
    al capoverso Art. 93-quater:
     al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
     al comma 3, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     ai commi 6 e 7, dopo le parole: liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: coalizione di lista ovunque ricorrano.