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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.9.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni).

  1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Quando ad una regione ai sensi del comma 1 è attribuito un numero di seggi superiore a quello attribuito alla circoscrizione provinciale non metropolitana nella quale è assegnato il più alto numero di seggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, a eccezione delle province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui alla tabella A allegata al presente decreto legislativo.
  3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.
  4. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  5. Se, terminate tali operazioni, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1».

Art. 3.
(Presentazione delle liste).

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
   «2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene, esclusivamente a livello ripartizionale.
   2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
   2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
   3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

  2. Il comma 4 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 4.
(Ordine delle liste e stampa delle schede e dei manifesti).

  1. L'articolo 11 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  Art. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
   c) procede, per mezzo delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo:
    1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
    2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

  2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione a norma degli articoli 8 e 9.
  3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella D allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “–” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  4. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.
  5. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
  6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 5.
(Voto dei rappresentanti di lista).

  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
  «3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
  4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 6.
(Modalità di espressione del voto).

  1. L'articolo 14 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “–” colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  4. Per esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.
  7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 7.
(Determinazione delle cifre elettorali).

  1. L'articolo 16 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
   a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

  2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
   a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
   b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

Art. 8.
(Distribuzione dei seggi tra le liste).

  1. L'articolo 17 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 9.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise).

  1. L'articolo 17-bis della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 10.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

  1. L'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
   a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
   b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.

  2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17 comma 1.
  3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
  4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 11.
(Elezioni suppletive).

  1. Dopo l'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
  2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
  3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
  4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
  5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
  6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 12.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per le Regioni a Statuto speciale).

  1. Il Titolo VII della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 13.
(Sostituzione delle tabelle).

  1. Le tabelle A e B, allegate alla «legge elettorale per il Senato», sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

  Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Senato con le seguenti:

«tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

  Milano 1 (comuni di Milano, Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Comaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)

  Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)

  Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)

  Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)

  Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

  Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

  Napoli 1 (comune di Napoli)

  Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri).

N.B.: Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale».
   I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

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