Al comma 8, capoverso, al comma 1, numero 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:
al numero 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
al numero 6), dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «, le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
al numero 10), sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)».