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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.41. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.41.

   Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
   2. Al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
    a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
    b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
    c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto.»