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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.40. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.40.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

  1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “–” colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  4. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio.
  7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

  1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in collegi, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali di collegio di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali di collegio di lista per il numero di seggi assegnati al collegio e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali di collegio corrette conseguite in tutte i collegi della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio.

  2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
   a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
   b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

  1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nelle regioni suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nel quale inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali di collegio e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle regioni non suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  8-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

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