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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 3.
(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

  1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
  2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8».
  9. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
  10. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.