Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è di giorni quindici dal decreto di convocazione. I termini di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ridotti a giorni cinque».