Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta», sono sostituite dalle seguenti:
«per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.»;
2) al comma 3, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
3) al comma 6, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
4) al comma 7, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:
«al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «dei controlli», sono inserite le seguenti:
«sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché»;
c) l'articolo 13 è soppresso;
d) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole «Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
e) all'articolo 15:
1) al comma 5, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«il collegio della Corte dei conti»;
2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:
«il collegio della Corte dei conti».