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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.014.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale).

  1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettati all'Italia, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nelle circoscrizioni, o nelle altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, gli studenti fuori sede nell'ambito dei territorio nazionale non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
  2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal citato comma 1, i quali, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all'ufficio elettorale, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, in accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:
   a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
   b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

  3. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune pervia telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive quarantotto ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a cancellare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, entro il medesimo termine previsto dal secondo periodo, per via telematica o tramite telefax, un'apposita comunicazione all'ufficio consolare, che provvede a informare tempestivamente gli interessati. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto nell'elenco di cui al comma 2.
  4. Presso l'ufficio centrale nazionale è costituito un unico seggio elettorale per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dai medesimi elettori. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale.
  5. Per le operazioni necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza si attuano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, come previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
  6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.