stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.010.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le modifiche seguenti:
  1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
   a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
   b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo;

  2) All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

  3) All'articolo 13:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua;
   b) il comma 3 è abrogato».