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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.184. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
1.184.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 93-bis. 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali. I voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale ai fini della determinazione: della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate; della determinazione della soglia minima percentuale di voti validi stabilita, per ciascuna lista singola o collegata in coalizione nonché per le coalizioni medesime, per concorrere all'assegnazione seggi nelle circoscrizioni; della determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione dell'ulteriore numero di seggi necessario per arrivare al totale di 340 seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
  2. Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nei collegi uninominali e le stesse liste si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre all'attribuzione di seggi assegnati alla circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 93 comma 1 e la medesima lista circoscrizionale è collegata alle liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate. I candidati aderiscono alla lista circoscrizionale con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  3. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
  4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi determinati ai sensi del comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
  5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
  6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
  «Art. 93-ter. 1. L'elettore esprime un unico voto per la lista, singola o coalizzata, che sostiene il candidato ad essa collegato, tracciando un segno sul contrassegno della lista stessa. Tale voto si intende espresso anche per il candidato nel collegio uninominale nonché in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
  2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige è allegato alla presente legge.
  Art. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti in collegamento con i candidati nei collegi uninominali, collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, in ciascun collegio.
   d) acquisisce dall'ufficio centrale nazionale l'accertamento se una delle liste o coalizione di liste sia collegata a lista o coalizione di liste la cui cifra elettorale nazionale abbia raggiunto la percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione dell'ulteriore numero di seggi necessario per arrivare al totale di 340 seggi o se ad essa sia stato attribuito un numero di seggi non inferiore a tale numero. In caso di accertamento positivo ad essa assegna la metà più uno dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 1. Qualora tale accertamento sia negativo e si procede al turno di ballottaggio, attribuisce la metà più uno dei seggi della circoscrizione alla lista o coalizione di liste che raggiunge in tale turno il maggior numero di voti validi.

  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  4. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di liste singole o coalizzate collegate a un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la lista o coalizione e la candidatura sono collegate, sono computati in sede nazionale ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 93 comma 1 e in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno 5. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».